Formaggio in cambio di automobili? Nuove opportunità da sdoganare
«Formaggio in cambio di automobili», così è stato ribattezzato il più grande accordo commerciale bilaterale mai negoziato dall’Unione Europea, nell’acronimo inglese JEFTA – Japan-Eu Free Trade Agreement, entrato in vigore venerdì 1 febbraio 2019.
L’accordo UE Giappone (Jefta) abbraccia diversi settori ma, almeno in questa prima fase iniziale, si focalizza soprattutto su quelli agroalimentare e automobilistico.
Da una parte c’è, infatti, la liberalizzazione del mercato automobilistico dal Giappone verso l’Europa e dall’altro quello dei prodotti agroalimentari UE (tra cui carne, formaggi, vino e cioccolato) verso il Paese del Sol Levante. Gli scambi commerciali sono e saranno facilitati grazie alla cancellazione dei dazi doganali che sarà progressiva nel tempo e arriverà a riguardare il 99% dei prodotti.
Come in occasione dei precedenti accordi con Corea del Sud e Canada, l’accordo UE Giappone (Jefta) non prevede il rilascio del certificato EUR1 quale attestazione di origine preferenziale delle merci, il quale consente il trattamento daziario agevolato in fase di importazione. Per poter beneficiare dei vantaggi daziari risultano previsti:
- una dichiarazione, redatta dall’esportatore, in conformità al modello riportato sull’allegato 3D dell’Accordo
- un sistema alternativo di conoscenza del carattere originario del prodotto da parte dell’importatore
Nel primo caso, gli esportatori UE, per poter compilare attestazioni di origine per spedizioni di valore superiore a 6000 euro, dovranno essere registrati nel sistema REX (trattasi di in un’apposita autorizzazione rilasciata dalla Dogana), mentre al di sotto della soglia dei 6000 euro non è richiesta la registrazione REX.
Gli esportatori già in possesso di registrazione REX potranno rilasciare attestazioni di origine, nell’ambito dell’Accordo JEFTA, senza ulteriori adempimenti, solo se non sono sopravvenute modifiche dal momento dell’iscrizione al sistema REX (ad esempio variazioni di tipologie di merci, e relativi codici NC, di cui si debba attestare l’origine preferenziale), altrimenti dovranno preventivamente presentare richiesta di modifica all’Ufficio doganale competente territorialmente per la propria sede.
Ulteriore novità introdotta rispetto ai precedenti Accordi consiste nella possibilità di emettere un’attestazione di origine oltre che per un’unica spedizione di uno o più prodotti, anche per spedizioni multiple di prodotti identici in un determinato periodo di tempo, non superiore comunque a 12 mesi.
Nel secondo caso, che rappresenta uno degli elementi innovativi rispetto ai precedenti Accordi, l’importatore potrà richiedere il trattamento daziario agevolato attestando la conoscenza del carattere originario dei prodotti, basata su informazioni e documentazione fornita dall’esportatore / produttore (dettagliata nel par. 2 dell’art. 3.21 dell’Accordo) che dovrà conservare per tre anni.
Il testo dell’accordo UE Giappone (Jefta) e dei suoi allegati è reperibile al seguente link: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1684
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6784_en.htm
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