CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism

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Iniziata la fase transitoria dal 1° ottobre al 31 dicembre 2025

Come anticipato nelle nostre precedenti comunicazioni, il 1° ottobre è iniziata la prima fase transitoria del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Carbon Boarder Adjustment Mechanism) dell’UE.

Il CBAM è uno strumento dell’UE per stabilire un prezzo equo sul carbonio emesso, durante la produzione di beni ad alta intensità di carbonio, che entrano nell’UE e per incoraggiare una produzione industriale più pulita nei paesi terzi.

Il regolamento (UE) 2023/956 che ha istituito il CBAM è entrato in vigore il 17 maggio 2023 e prevede una prima fase transitoria (dal 1º ottobre 2023 al 31 dicembre 2025) caratterizzata da limitati obblighi di rendicontazione per gli importatori.

Questi soggetti saranno chiamati a raccogliere e comunicare alcune informazioni relative alle emissioni incorporate nelle merci CBAM importate, seguendo una determinata metodologia e le disposizioni operative descritte nel regolamento CBAM e ulteriormente specificate nel regolamento di esecuzione adottato dalla Commissione il 17 agosto 2023 ed in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’UE.

Il meccanismo si applicherà alle importazioni di determinate merci (elencate nell’allegato I del Regolamento), ed in particolare in quelle ricadenti nei seguenti settori: cemento, acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno. L’obiettivo del periodo di transizione è raccogliere le informazioni e i dati utili sulle emissioni incorporate nelle merci, contribuendo alla definizione di una metodologia unica di monitoraggio, comunicazione e verifica per il periodo definitivo.

La fase “definitiva” entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026.

Da tale data, i soggetti dovranno, una volta autorizzati, dichiarare ogni anno la quantità di merci soggette a CBAM importate nell’anno civile precedente e i dati delle emissioni di anidride carbonica incorporate. Quindi, dovranno restituire un numero di certificati CBAM corrispondente a quanto dichiarato, il cui prezzo sarà calcolato in base al prezzo medio delle quote EU ETS espresso in €/tonnellata.

Nonostante la prima fase transitoria preveda limitati obblighi di rendicontazione per gli importatori, cionondimeno la loro inosservanza può dar luogo all’applicazione di sanzioni.

Per garantire un adeguato supporto agli operatori, in questa fase, la Commissione Europea ha predisposto e messo a disposizione appositi strumenti informatici, linee guida, materiali formativi e tutorial. Tutte le informazioni necessarie agli importatori delle merci rientranti nel meccanismo CBAM per assolvere gli obblighi di comunicazione derivanti dall’avvio del meccanismo sono disponibili sul sito web della DG TAXUD della Commissione ( https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en ) e nella sessione del portale ETS dedicata al CBAM (https://www.ets.minambiente.it/NovitaEUETS).

Fonti: www.mase.gov.it; www.adm.gov.it

 

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