Dal 1° Ottobre in vigore in fase sperimentale il Nuovo Regolamento CBAM
Il Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 ha istituito il Carbon Border Adjustment Mechanism — CBAM, una delle più importanti misure che compongono il Fit for 55 Package, il pacchetto normativo europeo che mira a fare dell’Europa il primo continente a zero emissioni.
Il CBAM è una carbon tax che sarà applicata alle importazioni di prodotti ad alta intensità di carbonio: si tratta di un’imposta concepita per proteggere l’industria e il mercato europeo dai Paesi extra Ue che non sono soggetti agli obiettivi climatici dell’Unione e che non applicano dunque standard produttivi che limitano l’emissione di sostanze inquinanti a partire dalla CO2.
Nuovi obblighi di compliance per gli importatori UE
Dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025, è previsto un periodo di transizione, in cui gli importatori UE dovranno rispettare nuovi obblighi di compliance consistenti in comunicazioni in cui saranno indicati i quantitativi di carbonio presenti nei prodotti importati. Dal 1° gennaio 2026, invece, gli stessi operatori saranno obbligati ad acquistare i certificati CBAM, corrispondenti alle emissioni incorporate dei beni importati.
Nello specifico, la prima fase di applicazione riguarderà le seguenti aree merceologiche:
- cemento
- alluminio
- fertilizzanti
- energia elettrica
- idrogeno
- ferro e acciaio
La Commissione UE, tuttavia, ha intenzione di valutare se estendere il CBAM ad altri beni a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, allargando il catalogo di prodotti assoggettati alla misura. In particolare, il CBAM è destinato a estendersi rapidamente ai prodotti a valle che subiscono processi di fabbricazione complessi, utilizzando varie materie prime (parti in acciaio, plastica, ecc.), nonché ai prodotti finiti (ad esempio, automobili, macchine, dispositivi elettronici e giocattoli). (Fedespedi.it)
Il CBAM, inoltre, coprirà sia le emissioni dirette (ossia quelle generate dalla produzione di “beni CBAM”, come, per esempio l’elettricità, il cemento e l’alluminio) sia le emissioni indirette (emissioni generate dall’elettricità utilizzata nella produzione di beni CBAM).
Importatori UE: relazione alla Commissione in periodo di transizione e obbligo di acquistare certificati dal 2026
A far data dal 1 Ottobre 2023, ogni importatore (o il rappresentante doganale indiretto) è tenuto alla presentazione di una relazione su base trimestrale, la “relazione CBAM”, contenente le seguenti informazioni: la quantità di merci CBAM importate, le emissioni incorporate in tali merci e il prezzo del carbonio pagato nel Paese di origine per le emissioni incorporate.
Il CBAM sarà pienamente in vigore a partire dal 2026; a partire da tale data, dunque, gli importatori UE dovranno acquistare i certificati corrispondenti alle emissioni incorporate dei beni CBAM importati. Le emissioni si basano sul valore predefinito o sulle emissioni effettive dimostrate, se inferiori.
A far data dal 1 Gennaio 2026, prima di importare le merci appartenenti alle categorie sopra individuate nel territorio doganale dell’Unione, ogni importatore è obbligato a chiedere la qualifica di “dichiarante CBAM autorizzato”. Tale qualifica potrà essere ricoperta anche da un rappresentante doganale indiretto, previa accettazione.
Entro il 31 maggio di ogni anno (a partire dal 2027 per l’anno 2026), ciascun dichiarante CBAM autorizzato sarà tenuto a presentare una “dichiarazione CBAM”, relativa all’anno precedente, al fine di comunicare: la quantità di merci CBAM importate, le emissioni incorporate in tali merci, il numero totale di certificati elettronici CBAM da restituire, corrispondenti alle emissioni incorporate totali e copie delle relazioni di verifica, rilasciate dal verificatore accreditato.
Il Regolamento (UE) 2023/956 prevede l’applicazione di sanzioni per il mancato rispetto delle previsioni ivi contenute che vanno da euro 140 a euro 500, per ogni tonnellata di emissioni di Co2e incorporate nelle merci.
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