Cimice asiatica e Spedizioni Australia – Nuova Zelanda

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Che la stagione della fumigazione abbia inizio!

Il Dipartimento per l’Agricoltura australiano ha reso noto di aver finalizzato le misure richieste per la prossima stagione (comunicazione 160-2021) e gli emendamenti allo schema per i fornitori dei servizi di fumigazione situati all’estero (comunicazione 128-2021):

Le misure sono in linea con quelle della stagione appena conclusasi e l’ente australiano ha proseguito la stretta collaborazione con i colleghi della Nuova Zelanda, in maniera che quanto applicato in entrambi i paesi sia il più possibile coerente. La Polonia è stata aggiunta alla lista dei paesi a rischio mentre Bielorussa, Cile, Malta, Regno Unito e Svezia sono considerati come paesi nei quali il rischio è emergente e le merci potrebbero quindi essere oggetto di controlli casuali.

Il periodo considerato a rischio andrà dal 1° settembre 2021 al 30 aprile 2022 (compreso). Le merci spedite dal 1° settembre dovranno essere trattate. Farà fede la data di messa a bordo indicata in B/L per determinare quando le merci sono state spedite. Le date e gli orari del gate in non saranno accettati.

Per la prima volta anche il trasporto aereo è sottoposto a misure a causa del rilevamento di cimici vive nella stagione conclusa: il cargo in arrivo in Australia da USA e Italia dal 1° settembre al 30 novembre 2021 (compreso) contenente merci ad alto rischio identificate nella lista con i codici: 84, 85, 86 e 87 sarà soggetto a ispezioni di verifica casuali.

Merci interessate

Tutti i prodotti ad “alto rischio” e “rischio” da paesi a rischio saranno soggetti a crescente intervento delle Autorità Australiani, attraverso ispezioni a campione.

Merci ad alto rischio

Le merci che rientrano nelle seguenti classificazioni tariffarie sono state classificate come merci target ad alto rischio e richiederanno un trattamento obbligatorio per il rischio BMSB.

  • 44 – Legno e articoli in legno; carbone di legna
  • 45 – Sughero e articoli di sughero
  • 57 – Tappeti e altri rivestimenti per pavimenti tessili
  • 68 – Lavori in pietra, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili
  • 69 – Prodotti ceramici – compresi i sottocapitoli I e II
  • 70 – Vetro e articoli in vetro
  • 72 – Ferro e acciaio – compresi i sottocapitoli I, II, III, IV
  • 73 – Articoli di ferro o acciaio
  • 74 – Rame e lavori di rame
  • 75 – Nichel e lavori di nichel
  • 76 – Alluminio e lavori di alluminio
  • 78 – Piombo e lavori di piombo
  • 79 – Zinco e lavori di zinco
  • 80 – Stagno e lavori di stagno
  • 81 – Altri metalli comuni; cermet; articoli relativi
  • 82 – Utensili, arnesi, coltelleria, cucchiai e forchette, di metalli comuni; loro parti di metalli comuni
  • 83 – Articoli vari di metalli comuni84 – Reattori nucleari, caldaie, macchinari e apparecchi meccanici; loro parti
  • 85 – Macchine ed apparecchiature elettriche e loro parti; registratori e riproduttori di suoni, registratori e riproduttori di immagini e suoni televisivi, nonché parti e accessori di tali articoli
  • 86 – Locomotive ferroviarie o tranviarie, materiale rotabile e loro parti; impianti e accessori per binari ferroviari o tranviari e loro parti; apparecchiature di segnalazione stradale meccanica (inclusa quella elettromeccanica) di ogni tipo
  • 87 – Veicoli diversi dal materiale rotabile ferroviario o tranviario, loro parti ed accessori
  • 88 – Aeromobili, veicoli spaziali e loro parti
  • 89 – Navi, imbarcazioni e strutture galleggianti

 

Merci a basso rischio

Le merci che rientrano nelle seguenti classificazioni tariffarie sono state classificate come merci a rischio target e non richiederanno un trattamento obbligatorio. Le merci a rischio target saranno comunque soggette a un maggiore intervento a terra attraverso ispezioni casuali.

  • 27 – Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali
  • 28 – Prodotti chimici inorganici; composti organici o inorganici di metalli preziosi, di metalli delle terre rare, di elementi radioattivi o di isotopi – compresi i sottocapitoli I, II, III, IV e V
  • 29 – Prodotti chimici organici – compresi i sottocapitoli I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIII
  • 38 – Prodotti chimici vari
  • 39 – Materie plastiche e lavori di materie plastiche – – compresi i sottocapitoli I e II
  • 40 – Gomma e lavori di gomma
  • 48 – Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone
  • 49 – Libri stampati, giornali, immagini e altri prodotti dell’industria tipografica; manoscritti, dattiloscritti e piani
  • 56 – Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi e lavori di corderia

Per tutti gli altri beni che non sono classificati come beni target ad alto rischio e beni target a rischio, le misure stagionali BMSB non si applicano. Tuttavia, queste merci possono essere soggette alle misure se fanno parte di un container o di una spedizione che contiene merci target ad alto rischio o a rischio target.

Per ulteriori informazioni si prega di consultare le pagine dedicate sul sito dell’ente australiano.

Segnaliamo infine che le misure potrebbero subire aggiustamenti in corso d’opera: sarà nostra cura tenervi informati ma vi invitiamo a voler consultare periodicamente i link citati.

 

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