Le nuove regole per l’import di merci in metallo
Con l’adozione del “Decreto Energia” (DL n.17 /2022) è stata finalmente disciplinata a regime la sorveglianza radiometrica sulle importazioni di merci in metallo (dopo le ripetute proroghe che si sono succedute nel 2021).
Le nuove regole saranno operative da luglio prossimo – 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame – e saranno in linea con le regole attuali che consentono la garanzia della sicurezza di ambiente e cittadini e nel contempo la fluidità dei traffici.
È stato pertanto scongiurato definitivamente il pericolo dell’entrata in vigore di quelle disposizioni paventate nel decreto legislativo n.101/2020 che avrebbero allargato a dismisura la lista dei prodotti da sottoporre a vigilanza radiometrica paralizzando l’attività dei principali punti di sdoganamento nazionali.
Semilavorati metallici – Il nuovo testo legislativo conferma sostanzialmente la lista dei semilavorati metallici da sorvegliare; nulla cambia anche relativamente alle modalità e ai punti di controllo.
Prodotti finiti – La sorveglianza sui prodotti finiti in metallo rappresenta la novità introdotta dalle ultime direttive EURATOM e nel contempo è l’aspetto più delicato della disciplina; il testo in esame risulta equilibrato e in linea con quanto l’Agenzia Dogane e Monopoli aveva illustrato agli operatori lo scorso mese di maggio durante un apposito open hearing; la lista dei prodotti appare ampia (anche se non così estesa come quella prevista dall’originale decreto legislativo n.101/2020), ma si prevede che la sorveglianza radiometrica operi su richiesta specifica delle autorità competenti indirizzata all’Agenzia Dogane e Monopoli sulla base di particolari e comprovati elementi sulla sussistenza o sull’eventuale presenza di un pericolo concreto di radioattività.
Rottami e altri materiali metallici di risulta – La sorveglianza radiometrica sui rottami e materiali di risulta metallici rimane sostanzialmente invariata.
Mutuo riconoscimento delle attestazioni di Paesi Terzi – Per le merci provenienti da Stati terzi con i quali sussistono specifici accordi di reciprocità, in dogana l’attestazione di avvenuta sorveglianza radiometrica può essere fornita con la corrispondente dichiarazione rilasciata nel Paese d’origine; il Ministero della Transizione Ecologica aggiorna periodicamente l’elenco dei Paesi con i quali è in vigore il relativo accordo; in questi casi il controllo radiometrico va comunque effettuato all’ingresso dello stabilimento.
Fonte: Fedespedi
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