Esportazioni triangolari: il triangolo sì, tu l’avevi considerato?

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Una geometria un po’ articolata? ZERO timori per le esportazioni triangolari Italia-Francia-Algeria

Non parliamo di geometria, ma di esportazioni triangolari, che talvolta potrebbero effettivamente risultare un po’ articolate.

Uno specifico caso riguarda una parte dalle spedizioni via mare e spedizioni aeree che regolarmente effettuiamo verso l’Algeria. I soggetti coinvolti in queste esportazioni triangolari sono:

  • vari fornitori italiani che vendono materiali edili/arredamento e fatturano alla ditta francese
  • ditta francese, filiale della società in Algeria, a cui vende e fattura la merce acquistata in Italia
  • società in Algeria, committente del trasporto nonché destinatario finale

La filiale francese funge essenzialmente da piattaforma logistica per agevolare gli acquisti della propria casa madre in Algeria. In queste esportazioni triangolari la merce viaggia direttamente dall’Italia all’Algeria.

I fornitori italiani beneficiano del regime di non imponibilità Iva grazie all’ “Articolo 8, comma 1, lettera b) DPR n 633/72”, che dovranno riportare anche nella fattura commerciale accompagnato dalla dicitura “Non imponibile”.

L’articolo 8, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che costituiscono cessioni all’esportazione “le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità Economica Europea entro 90 giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aereomobili da turismo o di qualsiasi mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio della Comunità Economica Europea”.

Inoltre, pur fatturando alla ditta francese, il fornitore italiano comunque indica in fattura il destinatario finale della merce in Algeria.

 

La bolla doganale viene intestata alla filiale francese con destinatario la società algerina: per indicare un esportatore non italiano ma comunque membro della comunità UE, il nostro transitario doganale in Italia necessiterà di conoscerne il codice EORI, oltre che ottenerne ovviamente la documentazione necessaria per le formalità doganali (fattura ecc..)

Il codice EORI  (Economic Operator Registration and Identification) può essere definito come un “codice alfanumerico univoco per la registrazione e l’identificazione degli operatori economici e delle altre persone che prendono parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale degli Stati membri dell’Unione Europea.” (Agenzia Dogane Monopoli)

Poiché il documento doganale di esportazione, vistato dalla dogana di uscita, resterà in possesso dell’acquirente, i fornitori italiani comproveranno l’avvenuta esportazione tramite “vidimazione” apposta dall’ufficio doganale su un esemplare della fattura emessa. Tuttavia questa previsione richiede di essere conciliata con le attuali procedure doganali “telematizzate”: la prova dell’uscita delle merci è costituita dal “risultato di uscita”, ossia dall’appuramento del numero MRN che attesta luogo e data in cui la merce ha abbandonato il territorio Ue (Nota Agenzia Dogane n. 3945/2007).

 

Dubbi sulle esportazioni triangolari? Zero timori e contattateci per qualsiasi richiesta inerente le vostre spedizioni via mare e spedizioni via aerea!

     

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