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Compilazione obbligatoria della casella 2 del DAU speditore/esportatore

Con Nota Prot. N. 121851 del 20 aprile 2020, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha confermato l’obbligatorietà della compilazione della casella 2 del Documento Amministrativo Unico (DAU) a partire dal 5 maggio 2020. (in riferimento alla precedente Nota del 20 febbraio Prot. 32879/RU).

Nella Nota ADM viene dato inoltre riscontro alle segnalazioni ricevute dagli operatori circa due specifiche
criticità inerenti alla compilazione del campo in questione:

  • “la difficoltà di reperimento dei dati necessari alla compilazione della casella n. 2 nel caso di dichiarazione di importazione per merci estratte da un deposito doganale (c.d. appuramento del regime a scarico della dichiarazione IM7), in quanto le transazioni commerciali che hanno dato origine all’introduzione in deposito
    potrebbero risalire a periodi molto antecedenti;”
  • “l’onerosità di dover produrre distinte dichiarazioni doganali di importazione quando varie partite di merce, provenienti e fatturate da diversi soggetti cedenti esteri, devono essere estratte insieme dal deposito, oppure arrivano dal Paese terzo consolidate in un’unica spedizione.”

Riguardo il primo punto, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli evidenzia che, in caso di regimi doganali diversi dall’immissione in libera pratica, il termine temporale di conservazione dei documenti è previsto in “almeno tre anni” con decorrenza “dalla fine dell’anno nel corso del quale il regime doganale in questione è stato appurato”. Di conseguenza, per la durata di questo periodo, la documentazione deve essere fornita all’Autorità che ne facesse richiesta.

In relazione al secondo punto, viene semplicemente sottolineato il “principio elementare” in base al quale la dichiarazione di importazione debba riferirsi ad un solo soggetto cedente estero. Pertanto dovranno essere predisposte più dichiarazioni doganali a fronte di più transazioni economiche.

Inoltre, la compilazione obbligatoria della casella n. 2 del D.A.D. all’importazione è una “facoltà che il legislatore
dell’Unione Europea ha lasciato alla libera scelta degli Stati Membri, che la stragrande maggioranza di essi ha tuttavia già da tempo adottato” e la ragione risiede nella crescita del commercio globale nonché dell’e-commerce.

Il risultato positivo è che le Amministrazioni doganali potranno così acquisire e trattare in maniera informatica ed immediata anche i dati sui soggetti esteri che esportano verso la UE.

Infine, la compilazione obbligatoria della casella n. 2 del D.A.D. all’importazione, comporterà benefici anche per gli operatori: il calo drastico ed immediato delle verifiche a posteriori, la riduzione delle verifiche presso le sedi aziendali e un alleggerimento dei controlli in forza di un’analisi dei rischi più affinata che permetterà
l’adozione di politiche di controllo più selettive e mirate.

 

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