Regole transitorie o regole PEM, questo è il dilemma
L’Unione Europea sta modificando 21 protocolli di origine nell’area pan-euro-mediterranea, mediante l’attuazione di un insieme alternativo di norme di origine applicabili, su base bilaterale, parallelamente alle norme della Convenzione PEM, in attesa della revisione di quest’ultima. La data prevista per l’applicazione delle nuove regole è il 1° settembre 2021.
Maggiori informazioni sono reperibili nel sito ufficiale della DG Taxud. e nella Guidance on Transitional PEM rules.
L’applicazione delle regole transitorie è facoltativa ed alternativa a quella delle regole della Convenzione PEM.
Gli esportatori hanno la possibilità di utilizzare quindi una delle due regole di origine:
- Le regole di origine della convenzione PEM;
- Le norme di origine rivedute della Convenzione PEM (cosiddetta “Norme transitorie”) con le Parti contraenti PEM che le applicano.
La scelta di applicare le regole di origine transitorie comporta che esportatore ed importatore rispettino entrambi, nei propri territori, le condizioni per l’utilizzo delle norme alternative alla Convenzione PEM.
A partire dal 1° settembre 2021, le nuove regole diventeranno applicabili, in una fase iniziale, tra l’UE e Svizzera, Norvegia, Islanda, Albania, Giordania e Isole Faroe.
Il processo di adozione degli emendamenti ai protocolli bilaterali sulle regole di origine con tutti gli altri partner (Macedonia del Nord, Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Repubblica di Moldova, Georgia, Ucraina, Palestina, Libano, Turchia ed Egitto) si trova in fasi diverse di avanzamento.
ASPETTI PRATICI
Dichiarazione di origine nel quadro delle regole transitorie
Gli operatori economici che utilizzano la “dichiarazioni di origine” (da un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 19 delle norme transitorie, o da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione costituita da uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR ) devono indicare “secondo le norme di origine transitorie” nella dichiarazione di origine.
Certificati di circolazione EUR.1 nell’ambito delle regole transitorie
Gli operatori economici che richiedono il rilascio di un certificato di circolazione in base alle regole transitorie devono indicare “TRANSITIONAL RULES” (in inglese) nella casella 7.
Dichiarazione del fornitore
Gli operatori economici che rilasciano una dichiarazione del fornitore su richiesta dell’esportatore possono indicare quali sono le regole soddisfatte dai loro prodotti.
In mancanza di un richiamo alle regole di origine utilizzate, si applicheranno automaticamente quelle previste dalla Convenzione PEM.
Codici da utilizzare nelle dichiarazioni doganali
In vista dell’applicazione delle norme transitorie, in TARIC sono stati creati due nuovi codici che entreranno in vigore a partire dal 1° settembre 2021 (adm.gov.it):
U075 = Certificato di circolazione EUR. 1 (a condizione che nella casella 7 sia inserita la dicitura “Transitional rules”) nel contesto delle norme transitorie di origine Pan-Euromediterranee;
U076 = Dichiarazione di origine (a condizione che la dichiarazione menzioni “origin according to the transitional rules”) nel contesto delle regole di origine transitorie Pan-Euro-Med.
Il codice per la dichiarazione di origine deve essere utilizzato indipendentemente dall’importo della spedizione o dal tipo di esportatore.
Infine il set di regole transitorie di origine prolunga il periodo di validità della prova dell’origine da 4 a 10 mesi. Ne consegue che il certificato EUR.1 o la dichiarazione di origine possono essere emessi entro detto periodo.
Contattateci per preventivi e consulenza relativi alle vostre spedizioni internazionali!