Sistema REX: proroga dell’avvio della fase 2

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Dichiarazione di origine in fattura: esportatore autorizzato, esportatore registrato al sistema REX.. facciamo un breve ripasso

Con Circolare n. 24 del 28 giugno 2021, l’Agenzia delle Dogane e Monopoli comunica la proroga dell’avvio della fase 2 del Portale dell’Operatore per il REX, (“Portale REX” che consente la presentazione elettronica delle richieste di registrazione alla banca dati REX) disponibile dal 25 gennaio 2021 (vedi Circolare n. 4/2021).

“I Servizi Tecnici della Commissione europea hanno stabilito una proroga del periodo transitorio, comunicando che l’avvio della seconda fase è stata differita tra la fine del primo quadrimestre e l’inizio del secondo quadrimestre 2022.”

Fino ad ulteriore comunicazione, restano quindi valide le disposizioni che permettono di scegliere tra la presentazione cartacea di iscrizione al sistema REX o attraverso il Portale dell’Operatore.

Breve ripasso: in cosa consiste il sistema REX?

Gli operatori registrati nel sistema REX possono autocertificare l’origine preferenziale dei prodotti destinati all’esportazione con un’attestazione su fattura o su un altro documento commerciale (dichiarazione di origine). Tale sistema di autocertificazione dell’origine è utilizzato nell’ambito del Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG) (sistema predisposto unilateralmente dall’Unione europea per favorire gli scambi commerciali con i Paesi in via di sviluppo mediante un meccanismo di riduzione, o esenzione, tariffaria adottato nel quadro della propria politica di cooperazione allo sviluppo) e dei Paesi e Territori d’Oltremare (PTOM), nonché nel quadro dei seguenti Accordi commerciali preferenziali conclusi dall’UE:

Accordo UE-Canada (CETA: art. 18 e All. II del Protocollo Origine, in News Legislative Assonime del 18 settembre 2017);

Accordo UE-Giappone (EPA: art. 3.17 e All. 3-D)

Accordo UE-Vietnam (art. 15, par. 1, lett. c e All. VI del Protocollo Origine, in News Legislative Assonime del 19 giugno 2020 e del 3 agosto 2020)

Accordo UE-UK (TCA, art. ORIG.19 e All. ORIG-4, in News Legislative Assonime del 7 gennaio 2021). Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni dell’Accordo con il Regno Unito relative al trattamento preferenziale delle merci, alle regole di origine e alle procedure doganali, si rinvia ai chiarimenti riportati nelle apposite Guide tematiche pubblicate dalla DG TAXUD il 5 febbraio 2021.

 

Dichiarazione di origine in fattura: esportatore autorizzato, esportatore registrato al sistema REX.. facciamo un po’ di chiarezza

La dichiarazione di origine in fattura o in altro documento commerciale (es. packing list) può essere compilata:

  • dall’esportatore autorizzato dall’Agenzia delle dogane, verso quei Paesi in cui l’esportatore è “abituale”
  • dall’esportatore registrato al sistema REX (per il sistema REX non bisogna essere “esportatori abituali”).
  • da qualsiasi esportatore ancorché non autorizzato/registrato per ogni spedizione il cui valore totale non superi 6.000 euro.

Verso la Repubblica di Corea e Singapore (non appartengono al sistema REX), l’EUR1 non è più ammesso, ma è solo possibile dimostrare l’origine preferenziale delle merci con la dichiarazione in fattura.

 

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