INCOTERMS®2020

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INCOTERMS®2020

INCOTERMS®2020

Il 1° gennaio 2020 sono entrate in vigore le nuove regole INCOTERMS elaborate dalla Camera Internazionale del Commercio (International Chamber of Commerce – ICC).

Le regole INCOTERMS fissano le condizioni commerciali essenziali a livello globale per la vendita di beni, facilitando gli scambi internazionali. “In un contratto per la vendita di beni, una regola Incoterms® 2020 “definisce chiaramente i rispettivi obblighi delle parti in merito ad aspetti quali rischi, spese e organizzazione del trasporto nonché sdoganamento, riducendo così le probabilità di complicazioni legali”. (Cit. “Incoterms® 2020, Prefazione, Pag. 5)

È molto importante che le parti precisino esplicitamente quale edizione intendano usare quando incorporano gli Incoterms nel contratto di compravendita considerato che le nuove norme non abrogano quelle precedenti. Tralasciare l’anno potrebbe causare problemi che potrebbero rivelarsi difficili da risolvere. L’indicazione di un luogo o un porto convenuto, ossia l’esatto luogo di consegna della merce, è fondamentale per il buon funzionamento delle regole Incoterms® 2020 in quanto viene definito il punto preciso in cui avviene il passaggio dei rischi e delle spese tra il venditore e il compratore. Il modo più sicuro è utilizzare la dicitura [regola Incoterms scelta] [porto, luogo o punto convenuto] Incoterms® 2020.

Nella nuova edizione i termini sono rimasti 11, senza toccare quelli relativi al trasporto marittimo, compreso quello in vie navigabili interne (FAS, FOB, CFR, CIF).

È invece stato sostituito il termine DAT (Delivered at Terminal) del 2010 con il nuovo termine DPU (Delivered at Place Unloaded), precisando che il luogo di destinazione può essere di qualsiasi tipo e non solo il terminal. Il venditore si fa onere delle operazioni di scarico.

Per tutte le altre modalità di trasporto, restano le condizioni EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DDP, con alcune modifiche.

Nella resa FCA per esempio, il trasporto marittimo è svolto con la possibilità di rilasciare al venditore, espressamente autorizzato dal compratore, una polizza di carico con annotazione di messa a bordo (on board) quando il luogo di (presa in) consegna sia un punto interno del paese di partenza e lontano dal porto, per consentire al venditore il controllo della merce fino alla caricazione in nave.

Nei termini CIP e CIF sono previsti differenti livelli di copertura assicurativa. Negli Incoterms® 2020 è prevista inoltre la possibilità che il trasporto nelle rese FCA/DAP/DPU e DDP venga effettuato non con third-party carriers (lett. vettori di terze parti) ma utilizzando mezzi di trasporto propri del venditore (nei termini D) e compratore (nel termine FCA).

 

 

 

Brevi definizioni dei nuovi Incoterms 2020

Gli 11 termini disciplinati dall’edizione 2020 degli Incoterms®, possono essere classificati per cumulo di obbligazioni in capo al venditore:

• Gruppo E: EXW (termine che individua le minori obbligazioni in campo al venditore)

• Gruppo F: FCA – FAS – FOB (trasporto principale a carico del compratore)

• Gruppo C: CPT – CIP – CFR – CIF (il venditore paga il trasporto ma il rischio è del compratore)

• Gruppo D: DAP – DPU – DDP (il venditore consegna a destino. Trasporto e rischi a suo carico)

 

Di seguito una breve analisi di ogni singolo termine:

 

 

EXW

FRANCO FABBRICA

La consegna avviene – e il rischio si trasferisce – quando la merce viene messa a disposizione dell’ acquirente non caricata nel luogo convenuto (non necessariamente il locale del venditore, ma anche fabbrica, magazzino, ecc.). Il venditore non è tenuto a caricare o sdoganare la merce per l’esportazione. Le parti devono specificare con precisione il punto all’interno del luogo di consegna indicato, poiché tutti i costi e i rischi fino a quel momento sono a carico del venditore. Successivamente l’acquirente sostiene tutti i costi e i rischi del trasporto.

 

FCA

FRANCO VETTORE

Il venditore consegna la merce all’acquirente in due modi:

1) Quando il luogo indicato è la sede del venditore, la merce si intende consegnata quando viene caricata sul mezzo di trasporto messo a disposizione dall’ acquirente.

2) Quando il luogo di consegna è diverso, la merce si intende consegnata quando, dopo essere stata caricata sul mezzo di trasporto del venditore, raggiunge l’altro luogo indicato ed è pronta per essere scaricata dal mezzo di trasporto del venditore e messa a disposizione del vettore o di un’altra persona nominata dall’acquirente.

Il luogo di consegna scelto, qualunque esso sia, identifica il passaggio del rischio all’ acquirente ed il momento a partire dal quale le spese sono a suo carico.

CPT

TRASPORTO PAGATO FINO A

Il venditore effettua la consegna – e trasferisce il rischio – all’acquirente affidando la merce al vettore con cui (il venditore) ha stipulato un contratto o procurando la merce così consegnata*.

Il venditore è tenuto a stipulare il contratto di trasporto pagando le spese di trasporto necessarie per portare le merci nel luogo di destinazione indicato.

CIP

TRASPORTO E ASSICURAZIONE PAGATI FINO A

Il venditore effettua la consegna – e trasferisce il rischio – all’acquirente affidando la merce al vettore con cui il venditore ha stipulato un contratto o procurando la merce così consegnata*.

Il venditore è tenuto a stipulare il contratto di trasporto pagando le spese di trasporto necessarie per portare le merci nel luogo di destinazione indicato. Il venditore è tenuto anche a stipulare un contratto per una copertura assicurativa contro il rischio dell’acquirente di perdita o danneggiamento della merce durante il trasporto, tenendo conto anche delle modalità di trasporto.

DAP

RESO AL LUOGO DI DESTINAZIONE

Il venditore consegna – e trasferisce il rischio – all’acquirente quando la merce, pronta per essere scaricata dal mezzo di trasporto in arrivo, è messa a disposizione dell’acquirente nel luogo di destinazione concordato o nel punto concordato all’interno di quel luogo, se tale punto è stato concordato.

Il venditore si assume, pertanto, tutti i rischi connessi al trasporto della merce fino al luogo di destinazione convenuto o nel punto concordato all’interno di quel luogo. In questa regola Incoterms, la consegna e l’arrivo a destinazione coincidono.

DPU

RESO AL LUOGO DI DESTINAZIONE SCARICATO

Con tale termine, il venditore consegna – e trasferisce il rischio – all’acquirente quando la merce è messa a disposizione dell’acquirente scaricata in un luogo di destinazione concordato o nel punto concordato all’interno di quel luogo, se tale punto viene concordato. Il venditore si assume, pertanto, tutti i rischi connessi al trasporto e alla scaricazione della merce nel luogo di destinazione concordato.

DDP

RESO SDOGANATO

Il venditore consegna – e trasferisce il rischio – all’acquirente quando la merce, pronta per essere scaricata dal mezzo di trasporto in arrivo, è messa a disposizione dell’acquirente nel luogo di destinazione concordato o nel punto concordato all’interno di quel luogo, se tale punto viene concordato. Il venditore si assume, pertanto, tutti i rischi connessi al trasporto della merce nel luogo di destinazione indicato o nel punto concordato all’interno di quel luogo. Il venditore, inoltre, ha l’obbligo di sdoganare la merce, non solo per l’esportazione ma anche per l’importazione.

In questa regola Incoterms, la consegna e l’arrivo a destinazione coincidono.

FAS

FRANCO LUNGO BORDO

Il venditore consegna quando le merci vengono posizionate sottobordo della nave (ad es. su una banchina o una chiatta) nominata dall’acquirente nel porto d’imbarco convenuto o procurando la merce già così consegnata*.

Il rischio di perdita o di danni alla merce si trasferisce quando la merce è sottobordo della nave e l’acquirente sostiene tutte le spese da quel momento in avanti.

FOB

FRANCO A BORDO

Il venditore consegna la merce posizionandole a bordo della nave nominata dall’acquirente nel porto d’imbarco convenuto o procurando la merce già così consegnata*.

Il rischio di perdita o di danni alla merce si trasferisce quando la merce è a bordo della nave e l’acquirente sostiene tutte le spese da quel momento in avanti.

CFR

COSTO E NOLO

Il venditore consegna la merce all’acquirente a bordo della nave o procurando la merce già così consegnata*. Il rischio di perdita o danneggiamento alla merce si trasferisce quando la merce è a bordo della nave. Il venditore deve, inoltre, stipulare un contratto di trasporto e pagare i relativi costi per trasportare la merce nel porto di destinazione indicato.

CIF

COSTO, ASSICURAZIONE E NOLO

Il venditore consegna le merci a bordo della nave o procurando la merce già così consegnata*. Il venditore deve, inoltre, stipulare un contratto di trasporto e pagare i relativi costi per trasportare la merce nel porto di destinazione indicato. Il rischio di perdita o danneggiamento delle merci passa quando le merci si trovano a bordo della nave. Il venditore è tenuto anche a stipulare un contratto per una copertura assicurativa contro il rischio dell’acquirente di perdita o danneggiamento della merce durante il trasporto. Qualora l’acquirente desideri avere una maggiore protezione assicurativa, dovrà accordarsi espressamente con il venditore o stipulare contratti assicurativi aggiuntivi.

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*Il riferimento a “procurare “ qui riguarda le cosiddette vendite multiple a catena (string sales), particolarmente frequenti nel commercio di materie prime.

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