Il 1° gennaio 2020 sono entrate in vigore le nuove regole INCOTERMS elaborate dalla Camera Internazionale del Commercio (International Chamber of Commerce – ICC).
Le regole INCOTERMS fissano le condizioni commerciali essenziali a livello globale per la vendita di beni, facilitando gli scambi internazionali. “In un contratto per la vendita di beni, una regola Incoterms® 2020 “definisce chiaramente i rispettivi obblighi delle parti in merito ad aspetti quali rischi, spese e organizzazione del trasporto nonché sdoganamento, riducendo così le probabilità di complicazioni legali”. (Cit. “Incoterms® 2020, Prefazione, Pag. 5)
È molto importante che le parti precisino esplicitamente quale edizione intendano usare quando incorporano gli Incoterms nel contratto di compravendita considerato che le nuove norme non abrogano quelle precedenti. Tralasciare l’anno potrebbe causare problemi che potrebbero rivelarsi difficili da risolvere. L’indicazione di un luogo o un porto convenuto, ossia l’esatto luogo di consegna della merce, è fondamentale per il buon funzionamento delle regole Incoterms® 2020 in quanto viene definito il punto preciso in cui avviene il passaggio dei rischi e delle spese tra il venditore e il compratore. Il modo più sicuro è utilizzare la dicitura [regola Incoterms scelta] [porto, luogo o punto convenuto] Incoterms® 2020.
Nella nuova edizione i termini sono rimasti 11, senza toccare quelli relativi al trasporto marittimo, compreso quello in vie navigabili interne (FAS, FOB, CFR, CIF).
È invece stato sostituito il termine DAT (Delivered at Terminal) del 2010 con il nuovo termine DPU (Delivered at Place Unloaded), precisando che il luogo di destinazione può essere di qualsiasi tipo e non solo il terminal. Il venditore si fa onere delle operazioni di scarico.
Per tutte le altre modalità di trasporto, restano le condizioni EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DDP, con alcune modifiche.
Nella resa FCA per esempio, il trasporto marittimo è svolto con la possibilità di rilasciare al venditore, espressamente autorizzato dal compratore, una polizza di carico con annotazione di messa a bordo (on board) quando il luogo di (presa in) consegna sia un punto interno del paese di partenza e lontano dal porto, per consentire al venditore il controllo della merce fino alla caricazione in nave.
Nei termini CIP e CIF sono previsti differenti livelli di copertura assicurativa. Negli Incoterms® 2020 è prevista inoltre la possibilità che il trasporto nelle rese FCA/DAP/DPU e DDP venga effettuato non con third-party carriers (lett. vettori di terze parti) ma utilizzando mezzi di trasporto propri del venditore (nei termini D) e compratore (nel termine FCA).
Gli 11 termini disciplinati dall’edizione 2020 degli Incoterms®, possono essere classificati per cumulo di obbligazioni in capo al venditore:
• Gruppo E: EXW (termine che individua le minori obbligazioni in campo al venditore)
• Gruppo F: FCA – FAS – FOB (trasporto principale a carico del compratore)
• Gruppo C: CPT – CIP – CFR – CIF (il venditore paga il trasporto ma il rischio è del compratore)
• Gruppo D: DAP – DPU – DDP (il venditore consegna a destino. Trasporto e rischi a suo carico)
Di seguito una breve analisi di ogni singolo termine:
*Il riferimento a “procurare “ qui riguarda le cosiddette vendite multiple a catena (string sales), particolarmente frequenti nel commercio di materie prime.