I falsi miti della vendita Ex works
“Per politica aziendale, preferiamo vendere con resa Incoterm Ex works in quanto rappresenta il contratto meno impegnativo in termini di obblighi ed adempimenti sul trasporto.”: così molte ditte esportatrici italiane giustificano la scelta della vendita franco fabbrica. Sarà proprio vero?
Quali sono le obbligazioni del venditore e del compratore nella resa incoterm Ex Works?
Il venditore mette la merce non sdoganata all’esportazione a disposizione del compratore nei propri locali o in altro luogo convenuto (stabilimento, fabbrica, magazzino, ecc.). Il venditore non ha l’obbligo di caricare la merce sul veicolo di prelevamento, operazione invece a cura del compratore. “Assiste inoltre il compratore, senza alcun rischio in caso di insuccesso, nel rilascio di documenti di interesse del compratore”*.
Nella realtà, è davvero il compratore ad occuparsi della caricazione e dello sdoganamento merce?
No, è prassi comune che sia la ditta esportatrice ad occuparsi di movimentare, caricare e sistemare la merce a bordo del mezzo, in quanto scelta più razionale e più facilmente gestibile. Inoltre, anche se di regola nessun documento di trasporto dovrebbe essere firmato dal venditore, molto spesso è proprio lui a compilare la lettera di vettura internazionale (CMR), divenendo mittente della spedizione e ratificando questa sua posizione con la firma al n. 22 della stessa. Egli assume di conseguenza “tutte le obbligazioni tipiche del mittente del trasporto (1689, 1684 C.C.) e anche quelle più autonome e arbitrarie riportate nella lettera di vettura”*. Lo stesso vale per la polizza di carico (bill of lading): l’apparire Shipper in polizza di carico espone l’esportatore a tutti i rischi insiti in un trasporto marittimo. In altre parole, il venditore si fa carico di responsabilità di cui spesso è ignaro e di cui è chiamato a rispondere in caso di uso improprio da parte di terzi di un titolo a lui intestato.
Per quanto riguarda lo sdoganamento export con resa Ex works, pur essendo parte dell’obbligazione del compratore, il venditore ha comunque l’obbligo di collaborare per fornirgli la documentazione necessaria. In base al Regolamento Delegato al Codice Doganale (art.1, punto 19 – comma A) , il compratore estero non può essere considerato “esportatore” nell’espletamento delle formalità doganali di uscita, in quanto non residente nella UE. Il venditore figura così nei documenti doganali come esportatore ufficiale, risultando anche “l’unico obbligato nei confronti dello stato per ogni eventuale irregolarità e/o omissione sia tecnica che tributaria”*. Infatti, in caso di mancato ritrovamento della dichiarazione doganale o in caso di ritrovamento dopo 90 giorni dalla data di cessione delle merci (in rispetto dell’art. 8, comma 1, lettera B, del DPR 633/72), decade la “non imponibilità Iva” con la conseguenza di una volontaria “autoliquidazione dell’Iva” o in caso di controllo, di un recupero Iva e relative sanzioni da parte dei funzionari accertatori.
Quali sono le soluzioni possibili?
Un modo per tutelare il venditore nei documenti di trasporto è che la citazione del destinatario sia preceduta dall’espressione “per ordine e conto di”, al n° 2 della lettera di vettura internazionale (CMR) e nel campo shipper della bill of lading.
Tuttavia, la soluzione migliore è ricorrere alla resa Incoterm FCA (Free Carrier o franco vettore). Con questa clausola, che identifica con certezza il luogo in cui il vettore designato dal compratore prende in carico la merce, l’esportatore italiano si accolla le operazioni di carico, assumendosene sì i relativi rischi, riuscendo però almeno a mantenere il controllo sull’operazione doganale. Utilizzando la resa FCA si evitano tutti i rischi di natura doganali/fiscali e soprattutto si potrà emettere la fattura di cessione “Non imponibile art. 8, 1 comma, lettera A”. L’azienda esportatrice avrà la certezza di effettuare nella propria dogana di competenza italiana le dovute operazioni di esportazione, controllare rapidamente l’effettiva uscita delle merci tramite il codice MRN della propria bolla doganale e non avere il vincolo dei 90 giorni (la “Non imponibilità Iva” in base alla lettera “A” non ha vincoli temporali per l’uscita delle merci).
Un nostro personale suggerimento? Ancora meglio è prediligere rese Incoterm come CFR in quanto permette di avere il controllo sul trasporto affidando le merci al proprio spedizioniere di fiducia.
* L’articolo cita e trae spunto dalla “Guida ragionata agli INCOTERMS 2010” di Maurizio Favaro, cap. “I termini in dettaglio”, p 81-87
* Ulteriori approfondimenti sono ispirati al seguente articolo tratto da https://www.mglobale.it/altre-tematiche/tutte-le-news/resa-exw-a-rischio.kl
Contattateci per maggiori informazioni sulle vostre spedizioni internazionali!