Entrata in vigore della nuova procedura di rilascio EUR1, EUR-MED e ATR dal 1° agosto 2021

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Addio alla previdimazione dei certificati: i vantaggi di diventare esportatore autorizzato

Il 1° agosto 2021, salvo ulteriore proroga, entrerà in vigore il nuovo processo di digitalizzazione per il rilascio dei certificati di circolazione EUR1, EUR.MED e A.TR. https://www.asianlogistics.net/certificati-di-circolazione-eur-1-eur-med-a-tr-2/

A partire da tale data verrà meno la possibilità di utilizzare i certificati di circolazione in bianco previdimati da parte dei dichiaranti/transitari doganali: la procedura di ottenimento dei certificati di circolazione comporterà tempi di attesa (e costi significativi) poiché sarà necessario recarsi presso l’ufficio doganale ogni qualvolta si voglia esportare merce destinata ai Paesi accordisti (paesi con i quali l’UE ha sottoscritto accordi di libero scambio e convenzioni).

Da qui, l’invito rivolto alle aziende esportatrici ad acquisire lo status di esportatore autorizzato.

 

Che cos’è lo status di esportatore autorizzato?

È un’autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane, che consente l’attestazione dell’origine preferenziale delle proprie merci, direttamente sulla fattura di vendita e senza limiti di importo.

Le attestazioni in fattura apposte dall’Esportatore Autorizzato sostituiscono l’emissione del certificato EUR 1, EUR-MED e A.TR per le spedizioni verso i Paesi che hanno accordi con l’Unione Europea. Ciò consente al cliente del Paese di destinazione di non pagare dazi o di pagarli in forma ridotta. È una facilitazione prevista dall’Art. 120 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Sulla base di tutti gli accordi di libero scambio che consentono il ricorso allo status di esportatore autorizzato, un esportatore può essere autorizzato a rilasciare una dichiarazione su fattura a condizione che “effettui frequenti esportazioni” di prodotti verso il Paese partner (oltre a dover essere in grado di dimostrare alle autorità doganali il carattere originario dei prodotti e ad avere una comprovata conoscenza delle regole di origine). Il requisito di frequenza si traduce, nella pratica, non in un numero minimo di esportazioni effettuate in un determinato lasso di tempo quanto piuttosto nella regolarità delle esportazioni verso i Paesi accordisti, ossia una ricorrenza, anche minima, di tali operazioni negli anni.

La Società deve presentare apposita domanda scritta all’Ufficio delle Dogane competente per territorio che, dopo aver analizzato la pratica, verifica la sussistenza dei requisiti.

Se la verifica ha esito positivo, l’Agenzia conferisce all’operatore lo status di Esportatore autorizzato, assegnando un codice di autorizzazione alfanumerico, da apporre sulle fatture nelle quali si attesta l’origine preferenziale delle merci esportate.

Qualora l’operatore non rispetti tale requisito e, quindi, non sia in grado di ottenere lo status di esportatore autorizzato, può comunque ricorrere al certificato di circolazione EUR.1 per beneficiare del trattamento preferenziale.

Ricordiamo che verso la Repubblica di Corea e Singapore l’EUR1 non è più ammesso, ma è solo possibile dimostrare l’origine preferenziale delle merci con la dichiarazione in fattura.

 

 

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